Il precedente articolo 8 si applica anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonche' ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere e' a carico del fondo e della cassa predetti.

Testo vigente dal 7 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art10 · fonte su Normattiva