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[1]Le nomine alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, sono conferite agli aiutanti di battaglia ed ai marescialli maggiori previo concorso per esami. I concorsi sono banditi per la nomina a comandante di sezione, ma i vincitori di essi possono, per normale avvicendamento, essere destinati anche alle altre cariche previste dal citato art. 7 della legge 2 giugno 1936 n. 1225.

[2]Disposizioni transitorie

Testo in vigore dal 10 aprile 1951 al 16 novembre 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-29;210~art2 · fonte del testo