Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1951 al 22 dicembre 2008. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Le disposizioni del primo comma del precedente articolo 4 sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati alle armi precedentemente al 1 luglio 1940, che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovino nella stessa posizione di richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa e comunque non oltre il 15 aprile 1951. Essi potranno pero', in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresi' essere collocati in congedo di autorita' per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-29;210~art5 · fonte del testo