Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del primo comma del precedente articolo 4 sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati alle armi precedentemente al 1 luglio 1940, che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovino nella stessa posizione di richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa e comunque non oltre il 15 aprile 1951. Essi potranno pero', in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresi' essere collocati in congedo di autorita' per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.
Testo in vigore dal 10 aprile 1951 al 22 dicembre 2008
