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Le disposizioni del primo comma del precedente articolo 4 sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati alle armi precedentemente al 1 luglio 1940, che, senza aver subito interruzione alcuna di servizio, si trovino nella stessa posizione di richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti sottufficiali e militari di truppa saranno collocati in congedo al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 1 della presente legge per i pari grado della carriera continuativa e comunque non oltre il 15 aprile 1951. Essi potranno pero', in qualsiasi momento, ottenere di lasciare il servizio a domanda; potranno altresi' essere collocati in congedo di autorita' per mancanza dei requisiti necessari per la prestazione dell'ulteriore servizio.

Testo in vigore dal 10 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-29;210~art5 · fonte del testo