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Per compensare la maggiore spesa derivante dal trattenimento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa di cui agli articoli 4 e 5 dovra' essere lasciato temporaneamente vacante, nei gradi di vicebrigadiere e di carabiniere, un numero di posti tale da poter compensare integralmente l'accennata maggiore spesa.

Testo in vigore dal 10 aprile 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-03-29;210~art6 · fonte del testo