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Per compensare la maggiore spesa derivante dal trattenimento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa di cui agli articoli 4 e 5 dovra' essere lasciato temporaneamente vacante, nei gradi di vicebrigadiere e di carabiniere, un numero di posti tale da poter compensare integralmente l'accennata maggiore spesa.
Testo in vigore dal 10 aprile 1951 al 22 dicembre 2008
