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Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera e' stabilito, entro il 31 gennaio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo. Il prezzo come sopra stabilito deve intendersi a, tutti gli effetti prezzo fermo. Il prezzo stesso e' di diritto inserito nei singoli contratti e l'interessato puo' ripetere la differenza anche dopo il pagamento.

Testo in vigore dal 21 luglio 1959 al 3 settembre 1960

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-07;490~art2 · fonte del testo