Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 settembre 1960 al 2 luglio 1961. Leggi il testo vigente →
((Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera e' stabilito, entro il 28 febbraio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo)). Il prezzo come sopra stabilito deve intendersi a, tutti gli effetti prezzo fermo. Il prezzo stesso e' di diritto inserito nei singoli contratti e l'interessato puo' ripetere la differenza anche dopo il pagamento.
Testo in vigore dal 3 settembre 1960 al 2 luglio 1961
