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Il prezzo di cessione delle barbabietole all'industria zuccheriera e' stabilito, entro il 28 febbraio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avuto riguardo alle altre clausole contrattuali determinate ai sensi del successivo articolo. Il prezzo come sopra stabilito deve intendersi a, tutti gli effetti prezzo fermo. Il prezzo stesso e' di diritto inserito nei singoli contratti e l'interessato puo' ripetere la differenza anche dopo il pagamento. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
2La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 24 giugno 1961, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 01/07/1961, n. 161), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, in riferimento all'art. 41, ultimo comma, della Costituzione".
Testo in vigore dal 2 luglio 1961 al 22 dicembre 2008
