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Quando l'incarico e' stato commesso collegialmente a piu' periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Testo in vigore dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art6 · fonte su Normattiva