Art. 6 — Incarichi collegiali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Quando l'incarico e' stato commesso collegialmente a piu' periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
Testo in vigore dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002
