Art. 8 — Durata dell'incarico
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Qualora l'attivita' demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni e' fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine egli onorari sono ridotti di un quarto. Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002
