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Al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e' concesso un premio di esercizio nella misura base mensile, uguale per tutti i dipendenti che a giudizio dell'Amministrazione ne siano meritevoli, di lire ottomila, variamente maggiorato come da tabelle allegate alla presente legge. Tale premio non si corrisponde durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio, quelli per infermita' riconosciute dipendenti da cause di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermita' contratte in guerra. La maggiorazione del premio di interessamento attribuita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7, al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776, e' corrisposta al personale medesimo a titolo di assegno personale, non pensionabile, dalla rata anzidetta,. Tale assegno e' riassorbito in occasione di aumenti derivanti da scatti e promozioni e da miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali, conseguiti successivamente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1957, n. 776. Per ogni singolo miglioramento, dipendente dall'applicazione di norme generali e dal conseguimento di promozioni e di scatti, non potra' essere imputato, ai fini del riassorbimento, piu' di un terzo del miglioramento stesso.

Testo in vigore dal 13 giugno 1961 al 10 marzo 1970

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urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art14 · fonte su Normattiva