Art. 3
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[1]Al personale di cui all'articolo 2 comandato a prestare servizio nella circoscrizione del Circolo da cui dipende, ma a otto chilometri almeno dalla sede del Circolo stesso o dalla sede della Zona di appartenenza, per lavori di durata non inferiore a cinque ore, viene corrisposto un compenso orario nelle seguenti misure:
[2]Fra le Fra le ore 5 ore 22 e le 22 e le 6 Agenti tecnici superiori.............................. 90 190 Agenti tecnici 1ª e 2ª classe, capi operai ed operai permanenti e temporanei 1ª categoria........... 81 183 Rimanenti agenti tecnici ed operai permanenti e temporanei 2ª categoria............................... 68 163 Operai permanenti e temporanei 3ª e 4ª categoria ed operai con trattamento di salariato................ 61 142 Nel computo della durata si calcola tutto il periodo di tempo trascorso a disposizione dell'Amministrazione, dal momento della presentazione al Circolo o alla Zona sino al momento del rientro. Il periodo di tempo occorrente per la refezione si calcola soltanto se trattasi di una durata complessiva superiore alle cinque ore. Qualora l'orario computato come nel precedente comma secondo superi l'orario di obbligo giornaliero, spetta al personale anzidetto, anche il compenso straordinario, in base alle norme vigenti e con le limitazioni previste dalle norme stesse, per il tempo eccedente detto orario d'obbligo. La durata di diversi incarichi espletati nella stessa giornata e' cumulabile ai fini della determinazione dei periodi di tempo necessari per la corresponsione delle indennita' previste dal presente articolo. Al personale motociclista ed all'eventuale accompagnatore incaricati della ricerca e rimozione dei guasti lungo le linee, e' attribuito un compenso di lire ottanta per ogni giorno nel quale per almeno due ore siano applicati nell'incarico stesso.
Testo in vigore dal 13 giugno 1961 al 23 aprile 1965
