Il servizio prestato dagli appuntati dei carabinieri al comando o presso comandi di formazioni partigiane e' valido ai sensi della possibilita' di concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vice-brigadiere, come se avessero comandato lodevolmente la stazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 253.

Testo vigente dal 9 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-09;981~art2 · fonte del testo