Il Ministero della difesa, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, ed il Ministero delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza, in dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge provvederanno a regolare la posizione matricolare dei militari che abbiano assolto incarichi di comando o di servizio nelle formazioni partigiane.

Testo vigente dal 9 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-09;981~art7 · fonte del testo