[1]Il presente accordo sara' sottoposto, nei due paesi all'approvazione del Parlamento, sara' ratificato ed entrera' in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche che avra' luogo a Parigi. Esso sara' valido per un periodo di cinque anni, e, se non verra' denunciato sei mesi prima della scadenza, sara' valido per un nuovo periodo di cinque anni, e cosi' di seguito.

[2]In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente accordo, munendolo dei loro sigilli.

[3]Fatto a Parigi, in doppio esemplare, il 15 giugno 1910.

[4](L. S.) TITTONI. (L. S.) GIOVANNI MONTEMARTINI. (L. S.) S. PICHON. (L. S.) RENE' VIVIANI.

Testo vigente dal 5 aprile 1912

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1912-03-03;214~art12 · fonte del testo