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Miscellanea
Con la quale viene data esecuzione all'accordo italo-francese per la protezione dei giovani operai italiani in Francia e dei giovani operai francesi in Italia
Legge 3 marzo 1912, n. 214
- Aggiornato al
- 5 aprile 1912
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Accordo (Traduzione). Sua Maesta' il Re d'Italia e il presidente della Repubblica…
- Art. 2I fanciulli italiani in Francia e i fanciulli francesi in Italia dovranno, per ottenere…
- Art. 3Per ottenere il certificato consolare il fanciullo operaio dovra' presentarsi al console…
- Art. 4Per cio' che concerne l'ammissione al lavoro in Francia dei fanciulli operai di eta' da…
- Art. 5I documenti in base ai quali sia stato rilasciato il certificato consolare, e che saranno…
- Art. 6Il certificato consolare modulo A, l'attestato di nascita modulo B e l'atto di consenso…
- Art. 7Il libretto restera' depositato, per tutta la durata dell'impiego del fanciullo operaio…
- Art. 8L'impiego nelle industrie insalubri e pericolose e' regolato dalla legge del paese in cui…
- Art. 9I Governi dei due paesi organizzeranno, nei grandi centri industriali, dei comitati di…
- Art. 10Le amministrazioni competenti dei due paesi stabiliranno in pari tempo tutte le misure…
- Art. 11Resta inteso che tutte le operazioni di cui sono incaricati i consoli in virtu' del…
- Art. 12Il presente accordo sara' sottoposto, nei due paesi all'approvazione del Parlamento…
