Art. 13
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[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata:
- a)ad aumentare tutte le tariffe dei biglietti validi pei treni diretti, direttissimi e di lusso nella misura del 10 per cento per la la classe e del 5 per cento per la 2ª, fatta eccezione per le tariffe ridotte di cui al comma e) dell'art. 14 della legge 13 aprile 1911, n. 310, a riguardo delle quali resta fermo il disposto del detto comma;
- b)a diminuire di un terzo i ribassi consentiti da tutti i biglietti di andata e ritorno;
- c)ad aumentare del 10 per cento i prezzi dei biglietti di prima e seconda classe di qualsiasi specie, per i viaggi sulle linee della navigazione di Stato;
- d)a riscuotere per ogni persona e per ogni viaggio su queste ultime linee una tassa di pontile, qualunque sia la specie del biglietto o della tessera in possesso del viaggiatore, sopprimendo in pari tempo la vigente soprattassa per il rilascio dei biglietti a bordo. Detta tassa viene stabilita in L. 1,50, 1,00 e 0,50 rispettivamente per le classi lª, 2ª e 3ª sulle linee Civitavecchia-Golfo Aranci e Napoli-Palermo ed in lire 0,50, 0,30 e 0,15 sulle linee Golfo Aranci-Terranova o Golfo Aranci-Maddalena;
- e)ad applicare a tutti i trasporti a piccola velocita' ordinaria, non escluse le rispedizioni, che percorrono sulle linee esercitate dallo Stato, distanze non superiori a 26 chilometri e che si effettuano o si tassano a carro completo, una soprattassa per tonnellata che da L. 0,44 per le distanze fino a 5 chilometri si riduce, con degressione costante, a L. 0,02 per quella di 26 chilometri.
[2]Pei trasporti in servizio cumulativo la misura della soprattassa e' ridotta alla meta'.
[3]La soprattassa e' da applicarsi sul peso tassabile, e comprende le tasse erariali stabilite con le leggi numero 542 del 6 aprile 1862, n. 1945 (2ª serie) del 14 giugno 1874 e n. 101 del 29 marzo 1900.
[4]Per i trasporti che non si tassano a peso e che richieggono l'uso di uno o piu' vagoni, la soprattassa sara' computata in ragione di 10 tonnellate per carro;
- f)ad aumentare del 2 per cento le tasse dei trasporti a piccola velocita' non effettuati o tassati a carro completo, esclusi i diritti fissi e le tasse accessorie;
- g)a stabilire una soprattassa di stazione per le spedizioni di merci a piccola velocita' sia in collettame che a carro completo, nella misura di L. 0,10 (tasse erariali comprese) per tonnellata di peso tassabile, col minimo di L. 0,05 per ogni spedizione. Per le spedizioni che non si tassano a peso, la soprattassa si computa in ragione di 10 tonnellate per carro.
[5]Pei trasporti in servizio cumulativo la misura della soprattassa e' ridotta alla meta';
- h)a stabilire una soprattassa di stazione di lire 0,05 per ogni spedizione a grande velocita' ed a piccola velocita' accelerata non effettuata o non tassata a carro completo; e di L. 1 per ogni spedizione a grande velocita' ed a piccola velocita' accelerata effettuata o tassata a carro completo e per ogni spedizione di veicoli.
[6]Pei trasporti in servizio cumulativo la misura della soprattassa e' ridotta alla meta'.
[7]Le anzidette soprattasse comprendono le tasse erariali.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 21 marzo 1916
