Art. 13
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[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata:
- a)ad aumentare tutte le tariffe dei biglietti validi pei treni diretti, direttissimi e di lusso nella misura del 10 per cento per la la classe e del 5 per cento per la 2ª, fatta eccezione per le tariffe ridotte di cui al comma e) dell'art. 14 della legge 13 aprile 1911, n. 310, a riguardo delle quali resta fermo il disposto del detto comma; 4
- b)a diminuire di un terzo i ribassi consentiti da tutti i biglietti di andata e ritorno;
- c)ad aumentare del 10 per cento i prezzi dei biglietti di prima e seconda classe di qualsiasi specie, per i viaggi sulle linee della navigazione di Stato;
- d)a riscuotere per ogni persona e per ogni viaggio su queste ultime linee una tassa di pontile, qualunque sia la specie del biglietto o della tessera in possesso del viaggiatore, sopprimendo in pari tempo la vigente soprattassa per il rilascio dei biglietti a bordo. Detta tassa viene stabilita in L. 1,50, 1,00 e 0,50 rispettivamente per le classi lª, 2ª e 3ª sulle linee Civitavecchia-Golfo Aranci e Napoli-Palermo ed in lire 0,50, 0,30 e 0,15 sulle linee Golfo Aranci-Terranova o Golfo Aranci-Maddalena;
- e)ad applicare a tutti i trasporti a piccola velocita' ordinaria, non escluse le rispedizioni, che percorrono sulle linee esercitate dallo Stato, distanze non superiori a 26 chilometri e che si effettuano o si tassano a carro completo, una soprattassa per tonnellata che da L. 0,44 per le distanze fino a 5 chilometri si riduce, con degressione costante, a L. 0,02 per quella di 26 chilometri.
[2]Pei trasporti in servizio cumulativo la misura della soprattassa e' ridotta alla meta'.
[3]La soprattassa e' da applicarsi sul peso tassabile, e comprende le tasse erariali stabilite con le leggi numero 542 del 6 aprile 1862, n. 1945 (2ª serie) del 14 giugno 1874 e n. 101 del 29 marzo 1900.
[4]Per i trasporti che non si tassano a peso e che richieggono l'uso di uno o piu' vagoni, la soprattassa sara' computata in ragione di 10 tonnellate per carro;
- f)ad aumentare del 2 per cento le tasse dei trasporti a piccola velocita' non effettuati o tassati a carro completo, esclusi i diritti fissi e le tasse accessorie;
- g)a stabilire una soprattassa di stazione per le spedizioni di merci a piccola velocita' sia in collettame che a carro completo, nella misura di L. 0,10 (tasse erariali comprese) per tonnellata di peso tassabile, col minimo di L. 0,05 per ogni spedizione. Per le spedizioni che non si tassano a peso, la soprattassa si computa in ragione di 10 tonnellate per carro. 3
[5]Pei trasporti in servizio cumulativo la misura della soprattassa e' ridotta alla meta';
- h)a stabilire una soprattassa di stazione di lire 0,05 per ogni spedizione a grande velocita' ed a piccola velocita' accelerata non effettuata o non tassata a carro completo; e di L. 1 per ogni spedizione a grande velocita' ed a piccola velocita' accelerata effettuata o tassata a carro completo e per ogni spedizione di veicoli.
[6]Pei trasporti in servizio cumulativo la misura della soprattassa e' ridotta alla meta'.
[7]Le anzidette soprattasse comprendono le tasse erariali.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222
3Il Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222 ha disposto (con l'art. 3, comma 1 e 2) che "Con l'inclusione nelle basi di tariffa dell'aumento del sei per mille di cui all'art. 5 della legge 19 giugno 1913, n. 641, disposta con l'art. 2 del Nostro decreto del 28 ottobre 1915, n. 1602, resta soppresso l'ultimo comma del suddetto art. 5. E cosi' pure, con la inclusione nei prezzi della piccola velocita' della soprattassa di stazione di cui il comma g), art. 13, della legge 23 luglio 1914, n. 742, resta annullato il minimo di L. 0,05 per ogni spedizione indicato nel comma stesso".
Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1164
4Il Decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1164 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A parziale deroga [...] dell'art. 13 comma a) della legge 23 luglio 1914, n. 742, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentito il proprio Consiglio di amministrazione, e' autorizzata ad istituire in caso di concorrenza ed in via di esperimento, biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno a prezzi specialmente ridotti senza pero' discendere al disotto dei prezzi concorrenti".
Testo in vigore dal 4 ottobre 1916 al 25 giugno 1918
