Art. 19
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 177 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le somme realizzate da Provincie, Comuni, Consorzi, Societa' e Ditte concessionarie di opere pubbliche, mediante cessione di annualita' di sovvenzioni accordate dallo Stato, da Amministrazioni di Stato e da enti locali, composte di interessi e di quote di capitale sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.
tolto: Qualora il costo di costruzione delle opere sia stato inferiore alle somme realizzate con la cessione delle relative sovvenzioni dello Stato e degli enti locali, il corrispondente utile sara' compreso fra i redditi industriali dei concessionari.
tolto: L'interesse in base al quale venne calcolato lo sconto delle annualita' cedute sara' compreso fra i redditi di categoria B dei cessionari.
tolto: Per le Societa' commerciali per azioni, tanto concessionarie delle opere pubbliche, quanto cessionarie delle sovvenzioni, rimane fermo il disposto dell'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.
tolto: Le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e 7 e 19 della legge 12 luglio 1908, n. 414, saranno applicabili eziandio a favore degli Istituti cessionari delle annualita' di sovvenzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art19 · fonte del testo