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[1]Le somme realizzate da Provincie, Comuni, Consorzi, Societa' e Ditte concessionarie di opere pubbliche, mediante cessione di annualita' di sovvenzioni accordate dallo Stato, da Amministrazioni di Stato e da enti locali, composte di interessi e di quote di capitale sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

[2]Qualora il costo di costruzione delle opere sia stato inferiore alle somme realizzate con la cessione delle relative sovvenzioni dello Stato e degli enti locali, il corrispondente utile sara' compreso fra i redditi industriali dei concessionari.

[3]L'interesse in base al quale venne calcolato lo sconto delle annualita' cedute sara' compreso fra i redditi di categoria B dei cessionari.

[4]Per le Societa' commerciali per azioni, tanto concessionarie delle opere pubbliche, quanto cessionarie delle sovvenzioni, rimane fermo il disposto dell'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

[5]Le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e 7 e 19 della legge 12 luglio 1908, n. 414, saranno applicabili eziandio a favore degli Istituti cessionari delle annualita' di sovvenzione.

Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art19 · fonte del testo