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[1]I funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, iscritti al Fondo pensioni, che, col consenso dell'Amministrazione ferroviaria, fossero assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato, continuano ad essere sottoposti alle ritenuto di cui agli articoli 5 e 6, testo unico, 22 aprile 1909, mentre il contributo stabilito nel successivo art. 10 fa carico all'Amministrazione dello Stato presso cui il funzionario od agente ha fatto passaggio, la quale ne fa versamento al Fondo pensioni, insieme con le ritenute anzidette.

[2]La liquidazione della pensione o dell'assegno spettante al funzionario od agente od alla famiglia e' fatta con le norme e nella misura in vigore al momento della loro cessazione dal servizio presso l'Amministrazione ferroviaria.

[3]I funzionari od agenti medesimi sono esonerati dalla ritenuta sugli stipendi ed assegni stabiliti dall'art 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212.

[4]Queste disposizioni si applicano altresi' ai passaggi gia' avvenuti presso altre Amministrazioni dello Stato dopo l'attuazione della legge 13 aprile 1911, n. 310.

[5]Nel primo comma dell'art. 10 di detta legge sono soppresse le parole «da altre Amministrazioni dello Stato».

Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 15 novembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art5 · fonte del testo