Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1949

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1914 al 15 novembre 1949. 176 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, iscritti al Fondo pensioni, che, col consenso dell'Amministrazione ferroviaria, fossero assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato, continuano ad essere sottoposti alle ritenuto di cui agli articoli 5 e 6, testo unico, 22 aprile 1909, mentre il contributo stabilito nel successivo art. 10 fa carico all'Amministrazione dello Stato presso cui il funzionario od agente ha fatto passaggio, la quale ne fa versamento al Fondo pensioni, insieme con le ritenute anzidette.

tolto: La liquidazione della pensione o dell'assegno spettante al funzionario od agente od alla famiglia e' fatta con le norme e nella misura in vigore al momento della loro cessazione dal servizio presso l'Amministrazione ferroviaria.

tolto: I funzionari od agenti medesimi sono esonerati dalla ritenuta sugli stipendi ed assegni stabiliti dall'art 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212.

tolto: Queste disposizioni si applicano altresi' ai passaggi gia' avvenuti presso altre Amministrazioni dello Stato dopo l'attuazione della legge 13 aprile 1911, n. 310.

tolto: Nel primo comma dell'art. 10 di detta legge sono soppresse le parole «da altre Amministrazioni dello Stato».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 OTTOBRE 1949, N. 771

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art5 · fonte del testo