Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I diritti degli agenti inscritti al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal testo unico approvato con R, decreto 22 aprile 1909, n. 299, dalla legge 13 aprile 1911, n. 310, dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, nonche' dalla presente legge, e nulla dal Fondo pensioni puo' essere concesso che non sia previsto dal detto testo unico e dalle altre disposizioni suindicate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art7 · fonte del testo