Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I diritti degli agenti inscritti al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal testo unico approvato con R, decreto 22 aprile 1909, n. 299, dalla legge 13 aprile 1911, n. 310, dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, nonche' dalla presente legge, e nulla dal Fondo pensioni puo' essere concesso che non sia previsto dal detto testo unico e dalle altre disposizioni suindicate.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
