Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1914 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →
[1]Per il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed iscritto al fondo pensioni delle ferrovie medesime, le contribuzioni a favore della Cassa degli invalidi della marina mercantile, di cui la legge n. 767 in data 27 giugno 1913, sano prelevate dalla somma costituente le ritenute ed i contributi che, giusta il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, sono versate al fondo predetto.
[2]La Cassa degli invalidi restituira' al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato il cumulo delle contribuzioni prelevate come sopra con i relativi interessi composti in regione del 3,50 per cento all'anno, quando, a norma del succitato testo unico, spetti un trattamento di pensione o di sussidio per una volta tanto all'agente od alla famiglia, restando cosi' esonerata da ogni obbligo verso l'iscritto e la sua famiglia.
[3]Nel regolamento di applicazione della succitata legge 27 giugno 1913, n. 767, saranno stabilite le norme per il trattamento spettante all'inscritto ed alla famiglia per effetto delle contribuzioni alla Cassa degli invalidi antecedentemente al 1° gennaio 1914, o fino alla data dell'iscrizione al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato se tale iscrizione abbia luogo successivamente.
Testo in vigore dal 31 luglio 1914 al 1 settembre 1967
