Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1967 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
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Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n. 658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1914
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1914 al 1 settembre 1967. 196 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per il personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed iscritto al fondo pensioni delle ferrovie medesime, le contribuzioni a favore della Cassa degli invalidi della marina mercantile, di cui la legge n. 767 in data 27 giugno 1913, sano prelevate dalla somma costituente le ritenute ed i contributi che, giusta il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, sono versate al fondo predetto.
tolto: La Cassa degli invalidi restituira' al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato il cumulo delle contribuzioni prelevate come sopra con i relativi interessi composti in regione del 3,50 per cento all'anno, quando, a norma del succitato testo unico, spetti un trattamento di pensione o di sussidio per una volta tanto all'agente od alla famiglia, restando cosi' esonerata da ogni obbligo verso l'iscritto e la sua famiglia.
tolto: Nel regolamento di applicazione della succitata legge 27 giugno 1913, n. 767, saranno stabilite le norme per il trattamento spettante all'inscritto ed alla famiglia per effetto delle contribuzioni alla Cassa degli invalidi antecedentemente al 1° gennaio 1914, o fino alla data dell'iscrizione al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato se tale iscrizione abbia luogo successivamente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1914-07-23;742~art9 · fonte del testo