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[1]Le Casse di risparmio ordinarie possono concedere ai Comuni e alle Provincie con le garanzie e coi privilegi stabiliti per quelli della Cassa depositi e prestiti, mutui destinati:
- a)al riscatto dei debiti onerosi;
- b)all'esecuzione di opere di pubblica utilita';
- c)all'acquisto di stabili per pubblico servizio;
- d)per l'assunzione diretta di pubblici servizi.
[2]Gli interessi di detti mutui godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, in luogo della detrazione di cui all'art. 61 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, del 24 agosto 1877, n. 4021.
[3]Le facolta' di cui al presente articolo sono date anche alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel limite di un decimo dei depositi.
[4]Pei mutui contratti dai Comuni con le Casse di risparmio per lo scopo indicato nel precedente comma d), non e' applicabile la limitazione prescritta dal comma primo dell'art. 179 della legge comunale e provinciale (testo unico) 21 maggio 1908, n. 269.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 11 dicembre 1910.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Luzzati - Fani - Raineri - Facta - Tedesco - Ciuffelli.
[9]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1910 al 12 ottobre 1914
