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[1]Le Casse di risparmio ordinarie possono concedere ai Comuni e alle Provincie con le garanzie e coi privilegi stabiliti per quelli della Cassa depositi e prestiti, mutui destinati:
- a)al riscatto dei debiti onerosi;
- b)all'esecuzione di opere di pubblica utilita';
- c)all'acquisto di stabili per pubblico servizio;
- d)per l'assunzione diretta di pubblici servizi.
[2]Gli interessi di detti mutui godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, in luogo della detrazione di cui all'art. 61 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, del 24 agosto 1877, n. 4021.
[3]Le facolta' di cui al presente articolo sono date anche alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel limite di un decimo dei depositi. 1
[4]Pei mutui contratti dai Comuni con le Casse di risparmio per lo scopo indicato nel precedente comma d), non e' applicabile la limitazione prescritta dal comma primo dell'art. 179 della legge comunale e provinciale (testo unico) 21 maggio 1908, n. 269.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 11 dicembre 1910.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Luzzati - Fani - Raineri - Facta - Tedesco - Ciuffelli.
[9]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1917, n. 11, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La facolta' concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli con l'art. 16 della legge degli 11 dicembre 1910, n. 855, e 6 di quella del 20 giugno 1912, n. 712, di concedere mutui a Comuni e Provincie ed a Consorzi di opere di bonifica con le garanzie ed i privilegi stabiliti per quelli della Cassa depositi e prestiti, e' estesa all'ammontare dei due decimi dei depositi".
Testo in vigore dal 12 ottobre 1914 al 20 febbraio 1917
