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[1]Le Casse di risparmio ordinarie possono concedere ai Comuni e alle Provincie con le garanzie e coi privilegi stabiliti per quelli della Cassa depositi e prestiti, mutui destinati:

  • a)al riscatto dei debiti onerosi;
  • b)all'esecuzione di opere di pubblica utilita';
  • c)all'acquisto di stabili per pubblico servizio;
  • d)per l'assunzione diretta di pubblici servizi.

[2]Gli interessi di detti mutui godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, in luogo della detrazione di cui all'art. 61 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, del 24 agosto 1877, n. 4021. 2 4 5 6

[3]Le facolta' di cui al presente articolo sono date anche alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel limite di un decimo dei depositi. 1 3

[4]Pei mutui contratti dai Comuni con le Casse di risparmio per lo scopo indicato nel precedente comma d), non e' applicabile la limitazione prescritta dal comma primo dell'art. 179 della legge comunale e provinciale (testo unico) 21 maggio 1908, n. 269.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 11 dicembre 1910.

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Luzzati - Fani - Raineri - Facta - Tedesco - Ciuffelli.

[9]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio Decreto 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1917, n. 11, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La facolta' concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli con l'art. 16 della legge degli 11 dicembre 1910, n. 855, e 6 di quella del 20 giugno 1912, n. 712, di concedere mutui a Comuni e Provincie ed a Consorzi di opere di bonifica con le garanzie ed i privilegi stabiliti per quelli della Cassa depositi e prestiti, e' estesa all'ammontare dei due decimi dei depositi".

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102

2

Il Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, viene estesa ai mutui fatti dai Comuni per i loro enti autonomi di case popolari".

3

Il Regio D.L. 9 novembre 1923, n. 2494, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La facolta' concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli con gli articoli 16 della legge dell'11 dicembre 1910, n. 855, 6 di quella del 20 giugno 1912, n. 712, e 15 del R. decreto-legge 11 ottobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11, di concedere mutui a Comuni e Provincie ed a Consorzi di opere di bonifica sino all'ammontare dei due decimi dei depositi, con le garenzie ed i privilegi stabiliti per quelli della Cassa depositi e prestiti, e' estesa all'ammontare dei tre decimi dei depositi".

L. 28 giugno 1928, n. 1608

4

La L. 28 giugno 1928, n. 1608 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dall'art. 43 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, per gli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalita' d'interesse pubblico da tali articoli indicate, le Provincie, i Comuni ed i concessionari di opere di bonifica possono contrarre con le Casse di risparmio, e' estesa, a far tempo dal 1° gennaio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini i predetti enti abbiano contratto o siano per contrarre con qualsiasi istituto di credito o con privati".

L. 3 gennaio 1929, n. 11

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La L. 3 gennaio 1929, n. 11 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dall'articolo unico della legge 28 giugno 1928 - Anno VI, n. 1608, agli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalita' di interesse pubblico da tali articoli indicate, le Provincie ed i Comuni possono contrarre con Casse di risparmio od altri istituti di credito e con privati, e' estesa, dal 1° luglio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini l'Azienda statale della strada abbia contratti o sia per contrarre con qualsiasi istituto di credito o con privati".

L. 31 dicembre 1928, n. 3234

6

La L. 31 dicembre 1928, n. 3234 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, dell'art. 43 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, e dell'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608, s'intendono applicabili, dal 1° gennaio 1928, anche agli interessi dei mutui che, per i fini indicati nelle disposizioni legislative predette, abbiano contratto o siano per contrarre i Consorzi d'irrigazione".

Testo in vigore dal 7 febbraio 1929 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 1929

Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1928 al 7 febbraio 1929.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 3 gennaio 1929, n. 11

    La L. 3 gennaio 1929, n. 11 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile concessa dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, e dall'articolo unico della legge 28 giugno 1928 - Anno VI, n. 1608, agli interessi dei mutui che, per il conseguimento delle finalita' di interesse pubblico da tali articoli indicate, le Provincie ed i Comuni possono contrarre con Casse di risparmio od altri istituti di credito e con privati, e' estesa, dal 1° luglio 1928, agli interessi dei mutui che per i medesimi fini l'Azienda statale della strada abbia contratti o sia per contrarre con qualsiasi istituto di credito o con privati".

  • L. 31 dicembre 1928, n. 3234

    La L. 31 dicembre 1928, n. 3234 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, dell'art. 43 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, e dell'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608, s'intendono applicabili, dal 1° gennaio 1928, anche agli interessi dei mutui che, per i fini indicati nelle disposizioni legislative predette, abbiano contratto o siano per contrarre i Consorzi d'irrigazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-12-11;855~art16 · fonte del testo