[1]Allegato A.
[2]Nuova legge d'ordinamento della guardia di finanza.
[3]Art. 1.
[4]Il Corpo della guardia di finanza dipende dal ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica, nonche' delle forze militari di guerra dello Stato, ed e' deputato a:
- a)impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;
- b)tutelare gli uffici esecutivi della finanza;
- c)vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;
- d)concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e in caso di guerra alla difesa dello Stato.
[5]Nessuno appartenente al Corpo della guardia di finanza puo' essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.
Testo vigente dal 1 agosto 1906
