[1]Allegato A.

[2]Nuova legge d'ordinamento della guardia di finanza.

[3]Art. 1.

[4]Il Corpo della guardia di finanza dipende dal ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica, nonche' delle forze militari di guerra dello Stato, ed e' deputato a:

  • a)impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;
  • b)tutelare gli uffici esecutivi della finanza;
  • c)vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;
  • d)concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e in caso di guerra alla difesa dello Stato.

[5]Nessuno appartenente al Corpo della guardia di finanza puo' essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.

Testo vigente dal 1 agosto 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art1 · fonte del testo

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