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[1]I sottufficiali e le guardie possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di lire 220, fin quando non abbiano compiuto 14 anni di servizio utili per la pensione.

[2]Il premio viene concesso dal ministro delle finanze, e si paga posticipatamente, versandolo al fondo di massa del Corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffermato.

[3]La domanda di rafferma dovra' essere presentata nella forma o col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento, e dovra' contenere l'indicazione di tutti i servizi dal richiedente prestati allo Stato.

[4]Nel caso di rafferme con premio ottenute con reticenze, o con dichiarazioni non veritiere, o all'appoggio di documenti alterati o falsi, il raffermato incorrera' nella revoca della rafferma e nella perdita del diritto ai premi ed alla pensione, col conseguente obbligo di restituire quanto avesse indebitamente riscosso e senza pregiudizio delle maggiori responsabilita' stabilite dalle leggi penali.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art12 · fonte del testo

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