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[1]Nel caso di cui nell'articolo precedente, uno dei giudici del tribunale militare deve appartenere al Corpo della guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce pei giudici militari.
[2]Nei tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non puo' avere che il grado di capitano, e deve essere designato dal comandante della divisione militare nella quale ha sede il tribunale.
[3]Nei tribunali militari speciali, se l'accusato abbia il grado di sottotenente o tenente, il giudice deve avere il grado di capitano. Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiali del grado richiesto basta che il giudice sia rivestito del grado eguale a quello dell'accusato. In ogni caso, la nomina del giudice e' fatta per estrazione a sorte.
[4]La designazione e l'estrazione a sorte si compiono nei modi che saranno indicati dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 luglio 1913
