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[1]I gradi e i soldi pel Corpo della guardia di finanza e le pensioni degli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.
[2]Il Governo e' autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualita' di sottufficiali o di guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennita' di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372.
[3]Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie.
[4]Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato.
[5]Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1866, n. 3343.
[6]Gli ufficiali in disponibilita' o in aspettativa rimangono soggetti ai doveri di subordinazione secondo le disposizioni della presente legge.
[7]Il trattamento di riposo degli ufficiali superiori e' regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi pero' potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quando abbiano raggiunto i sessant'anni di eta'.
[8]Il Governo ha facolta' di collocare a riposo d'autorita' gli ufficiali superiori che abbiano compiuto i sessant'anni di eta' e gli ufficiali inferiori, sottufficiali e guardie, che ne abbiano compiuti cinquanta.
[9]Possono parimente essere collocati a riposo d'autorita' o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado, nonche' i sottufficiali e le guardie, che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di eta', siano resi inabili a continuare il servizio per infermita', debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.
[10]Il tempo del servizio che verra' prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, e' computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
[11]Agli ufficiali collocati a riposo puo' essere concesso di continuare a indossare la divisa del Corpo, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908
