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[1]L'Amministrazione del fondo di massa della guardia di finanza sara' affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del Corpo o in sua vece dal comandante in seconda, e composto di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del tesoro, di un capo divisione di ragioneria del Ministero delle finanze, di un comandante di legione, di un comandante di circolo e di un ufficiale inferiore della guardia di finanza.

[2]Le funzioni di questo Consiglio sono gratuite.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art41 · fonte del testo

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