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[1]Il Governo potra' collocare in disponibilita' gli ispettori superiori e gli ispettori che non possono essere compresi rispettivamente nei nuovi ruoli dei colonnelli o tenenti colonnelli e dei maggiori, applicando le norme ed i criteri stabiliti nell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1894, n. 474, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 507.

[2]Gli ispettori superiori da collocarsi in disponibilita' saranno designati dal ministro delle finanze; gl'ispettori da una Commissione presieduta dal generale dell'esercito, presidente del Comitato, istituito dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo, approvato col R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, e composta del vice-direttore generale delle gabelle e di un ispettore superiore della guardia di finanza.

[3]La stessa Commissione designera' per la prima volta, all'attuazione della presente legge, gli ispettori che dovranno essere nominati tenenti colonnelli.

[4]Gli attuali sottoispettori ed i tenenti che hanno superato gli esami di concorso per l'avanzamento a tale grado saranno nominati capitani, ma conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori, a misura che vi saranno posti disponibili.

[5]Agli ispettori ed ai tenenti di prima classe verra' corrisposta, con assegno ad personam, la differenza tra lo stipendio di cui godono e quello che la tabella annessa alla presente legge stabilisce pei maggiori e pei tenenti.

Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art44 · fonte del testo

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