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[1]Nessuno puo' conseguire la promozione ad un grado, se non e' riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio.
[2]I modi di accertare l'idoneita' all'avanzamento, in quanto non sono determinati dalla presente legge, saranno stabiliti col regolamento.
[3]Nessuno puo' conseguire la promozione, sia per anzianita' che a scelta o in seguito ad esame, senza la esplicita dichiarazione della Commissione compilatrice delle liste d'avanzamento che egli ne sia meritevole per le sue note caratteristiche.
[4]Le proposte di avanzamento a maresciallo e nei gradi di ufficiale, presentate dai comandi di legione, debbono essere convalidate dal comando generale del Corpo.
[5]Salvo quanto e' stabilito per l'avanzamento a sottotenente, a brigadiere ed a guardia scelta, nessuno puo' essere promosso al grado superiore, ne' per anzianita', ne' a scelta, se non siano decorsi almeno due anni dalla nomina al grado che copre.
[6]Le nomine nei gradi di ufficiale si fanno con decreto Reale, le nomine nei gradi di sottufficiale con ordine del Comando generale, quelle di guardie scelte con ordine dei comandi di legione.
Testo in vigore dal 1 agosto 1906 al 8 agosto 1908
