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[1]Nessuno puo' conseguire la promozione ad un grado, se non e' riconosciuto idoneo ad esercitarne l'ufficio.
[2]I modi di accertare l'idoneita' all'avanzamento, in quanto non sono determinati dalla presente legge, saranno stabiliti col regolamento.
[3]Nessuno puo' conseguire la promozione, sia per anzianita' che a scelta o in seguito ad esame, senza la esplicita dichiarazione della Commissione compilatrice delle liste d'avanzamento che egli ne sia meritevole per le sue note caratteristiche.
[4]Le proposte di avanzamento a maresciallo e nei gradi di ufficiale, presentate dai comandi di legione, debbono essere convalidate dal comando generale del Corpo.
[5]Salvo quanto e' stabilito per l'avanzamento a sottotenente, a brigadiere ed a guardia scelta, nessuno puo' essere promosso al grado superiore, ne' per anzianita', ne' a scelta, se non siano decorsi almeno due anni dalla nomina al grado che copre.
[6]Le nomine nei gradi di ufficiale si fanno con decreto Reale, le nomine nei gradi di sottufficiale con ordine del Comando generale, quelle di ((appuntati)) con ordine dei comandi di legione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 427
1La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 1 luglio 1913
