[1]((I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi e questi dai marescialli ordinari; per due terzi in ordine d'anzianita' e per un terzo a scelta.

[2]I marescialli ordinari sono tratti mediante esame d'idoneita' dai brigadieri che si distinguono per condotta e per lodevole servizio.

[3]I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri, per due terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta.

[4]Al grado di sottobrigadiere sono nominati gli appuntati e le guardie che abbiano compiuto con buon esito un apposito corso d'istruzione, al quale potranno essere ammessi dopo un anno almeno di servizio effettivo prestato in seguito al compimento della istruzione nella legione allievi)).

[5](COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427).

[6]I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purche' contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi. Se contano meno di otto anni di servizio sono ammessi come guardie comuni, ma dopo un anno di servizio nel corpo con buona condotta sono nominati sottobrigadieri.

[7]Gli appuntati sono nominati tra le guardie raffermate.

[8]1 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1908, n. 427

1

La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

L. 5 giugno 1913, n. 550

4

La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.

Testo vigente dal 8 luglio 1913

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1913

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1908 al 8 luglio 1913. 42 parole tolte, 80 parole aggiunte in 5 capoversi.

I marescialli tolto: sono scelti fra i brigadieri, aggiunto: maggiori sono tratti dai marescialli capi e questi dai marescialli ordinari; per due terzi in ordine d'anzianita' e per un terzo a scelta.

aggiunto: I marescialli ordinari sono tratti mediante esame d'idoneita' dai brigadieri che si distinguono per condotta e per lodevole serviziotolto: , e da essi si traggono i marescialli maggiori, in ordine di anzianita'.

I brigadieri sono tolto: tratti dai sottobrigadieri aggiunto: nominati fra i sottobrigadieri, per due terzi in ordine di anzianita'tolto: . I sottobrigadieri sono nominati, nei limiti dell'organico, mediante esame di idoneita' fra le guardie di buona condotta aggiunto: e per un terzo a scelta.

aggiunto: Al grado di sottobrigadiere sono nominati gli appuntati e le guardie che abbiano compiuto tolto: almeno un anno aggiunto: con buon esito un apposito corso d'istruzione, al quale potranno essere ammessi dopo un anno almeno di servizio effettivotolto: , dopo l'istruzione aggiunto: prestato in seguito al compimento della istruzione nella legione allievi.

aggiunto: (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427aggiunto: ).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 giugno 1913, n. 550

    La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;367~art7 · fonte del testo

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