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[1]Pei graduati di cui l'articolo precedente i limiti di eta' e di servizio prescritti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, sono ridotti di una quantita' pari al terzo del periodo d'imbarco compiuto su navi armate od in riserva; in niun caso pero' tale riduzione potra' essere maggiore di anni cinque.

[2]E' in facolta' del ministro della marina, sentito il parere della Commissione di avanzamento e subordinatamente alla disponibilita' del debito vitalizio nel relativo capitolo del bilancio marina, di collocare a riposo detti graduati, quando abbiano raggiunto i limiti minimi di eta' e di servizio voluti dalle leggi in vigore per esercitare il diritto a pensione, parimente ridotti di un terzo come dal capoverso precedente.

[3]Tale riduzione puo' anche essere accordata a quei graduati fuochisti che domandino di raggiungere con tale computo i limiti minimi di eta' e di servizio voluti per il collocamento a riposo.

Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-06;647~art14 · fonte del testo