[1]L'Austria cede al Siam, per quanto la concerne, tutti i suoi diritti sui beni e le proprieta', che appartenevano, all'antica Monarchia austro-ungarica al Siam a eccezione degli edifici adibiti a uso di residenze o di uffici diplomatici o consolari, degli effetti perdonali e dei mobili che vi si trovano. Questi beni e proprieta' saranno acquisiti di pieno diritto al Governo siamese, senza indennita'.

[2]I beni, diritti e proprieta' private pei sudditi austriaci al Siam saranno trattati secondo le disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art111 · fonte del testo