[1]Dall'entrata in vigore del presente trattato, le Alte Parti contraenti applicheranno, ciascuna per quanto la concerne:

[2]1° l'accordo del 29 agosto 1902 relativo alle nuove tariffe doganali cinesi;

[3]2° l'accordo del 27 settembre 1905 relativo a Whang Poo e l'accordo provvisorio complementare del 4 aprile 1912.

[4]Tuttavia la Cina non sara' tenuta ad accordare all'Austria i benefici o privilegi che aveva consentito con questi accordi all'antica Monarchia austro-ungarica.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art114 · fonte del testo