[1]L'Austria cede alla Cina, per quanto la concerne, tutti i suoi diritti sugli edifizi, banchine e pontili, caserme, forti, armi o munizioni da guerra, navi di ogni specie, installazioni di telegrafia senza fili e altre proprieta' pubbliche, che appartenevano all'antica Monarchia austro-ungarica, che sono situati o che si trovassero nella concessione austro-ungarica a Tien-Tsin, o in altre parti del territorio cinese.

[2]E' inteso, tuttavia, che gli edifici adibiti a uso di residenze o di uffici diplomatici o consolari gli effetti personali e i mobili che vi si trovano, non sono compresi nella cessione predetta; inoltre, nessun provvedimento sara' preso dal Governo cinese per disporre delle proprieta' pubbliche o private dell'antica Monarchia austro-ungarica situate a Pechino nel quartiere detto delle Legazioni senza il consenso dei rappresentanti diplomatici delle Potenze che, all'entrata in vigore del presente trattato, restano parti contraenti del protocollo finale del 7 settembre 1901.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art115 · fonte del testo