L'Austria rinuncia a qualsiasi reclamo contro il Governo cinese o contro qualsiasi Governo alleato o associato, in ragione dell'internamento in Cina di sudditi austriaci e del loro rimpatrio. Essa rinuncia egualmente, per quanto la concerne, a qualsiasi reclamo per la cattura delle navi austro-ungariche in Cina, la liquidazione, il sequestro, la disposizione o la manomissione di proprieta', diritti e interessi austriaci nel detto paese, dopo il 14 agosto 1917. Questa disposizione non pregiudichera' i diritti delle parti interessate nei prodotti di alcuna di tali liquidazioni, che sono regolati dalle disposizioni della parte X (Clausole economiche) del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art117 · fonte del testo