L'Austria rinuncia, per quanto la concerne, a favore della Cina, a tutti i privilegi e benefici che risultano dalle disposizioni del protocollo finale firmato a Pechino il 7 settembre 1901, e dagli allegati, note e documenti complementari. Essa rinuncia egualmente, a favore della Cina, a qualsiasi reclamo per indennita', dovute, in virtu' del detto protocollo, posteriormente al 14 agosto 1917.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art113 · fonte del testo