[1]Il numero degli alunni ammessi a seguire i corsi delle scuole militari sara' rigorosamente proporzionato alle vacanze da colmare, nei quadri degli ufficiali. Gli alunni e i quadri saranno computati negli effettivi stabiliti all'articolo, 120 di questa sezione.

[2]Ogni scuola militare non necessaria a questo fine sara' soppressa.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art127 · fonte del testo