[1]Il numero degli alunni ammessi a seguire i corsi delle scuole militari sara' rigorosamente proporzionato alle vacanze da colmare, nei quadri degli ufficiali. Gli alunni e i quadri saranno computati negli effettivi stabiliti all'articolo, 120 di questa sezione.
[2]Ogni scuola militare non necessaria a questo fine sara' soppressa.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
