[1]La durata totale della ferma dei sottufficiali e degli uomini di truppa non dovra' essere minore di dodici anni consecutivi, compresi almeno sei anni di servizio sotto le armi.

[2]La proporzione degli uomini congedati prima del termine della loro ferma, per motivi di salute, e per provvedimento disciplinare o per qualsiasi altro motivo, non dovra' superare per ciascun anno un ventesimo dell'effettivo totale stabilito all'art. 120. Se questa proporzione fosse superata per causa di forza maggiore, la deficienza che risultera' non e dovra' essere colmata con nuovi arruolamenti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art126 · fonte del testo