[1]Tutti gli ufficiali dovranno essere di carriera. Gli ufficiali attualmente in servizio, che sono trattenuti nell'esercito, dovranno impegnarsi a servire almeno fino all'eta' di quarant'anni. Gli ufficiali attualmente in servizio che non si arruoleranno nel nuovo esercito saranno liberati da ogni obbligo militare; essi non dovranno prender parte a un esercizio militare qualsiasi, teorico o pratico.

[2]Gli ufficiali di nuova nomina dovranno impegnarsi a servire effettivamente durante almeno venti anni consecutivi.

[3]La proporzione degli ufficiali che per qualsiasi causa lasceranno il servizio prima della scadenza del termine dell'impegno assunto non dovra' superare, ogni anno, un ventesimo dell'effettivo totale degli ufficiali stabilita all'art. 120.

[4]Se questa proporzione fosse superata per causa di forza maggiore, la deficienza che risultera' nei quadri non potra' essere colmata con nuove nomine.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art125 · fonte del testo