[1]Il complesso delle forze militari, nell'esercito austriaco, non dovra', superare 30,000 uomini, compresi gli ufficiali e le truppe dei depositi.

[2]Le formazioni componenti l'esercito austriaco saranno determinate ad arbitrio dell'Austria, salvo le condizioni seguenti:

[3]1° Gli effettivi delle unita' formate saranno compresi obbligatoriamente fra il massimo e il minimo indicati nello specchio IV allegato a questa sezione;

[4]2° La proporzione degli ufficiali, compreso il personale degli Stati Maggiori o dei servizi speciali non superera', un ventesimo, e quella dei sottufficiali un quindicesimo dell'effettivo totale sotto le armi;

[5]3° Il numero dei cannoni, delle mitragliatrici e degli obici non superera' quello stabilito, per ogni mille uomini dell'effettivo totale sotto le armi, nello Specchio V allegato a questa sezione.

[6]L'esercito austriaco dovra' essere addetto soltanto al mantenimento dell'ordine nel territorio dell'Austria e alla sorveglianza delle sue frontiere.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art120 · fonte del testo