E' vietata ogni formazione di truppe non prevista nei quadri allegati a questa sezione. Quelle esistenti, oltre l'effettivo autorizzato di 30,000 uomini, saranno soppresse nel termine stabilito dall'articolo 118.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
E' vietata ogni formazione di truppe non prevista nei quadri allegati a questa sezione. Quelle esistenti, oltre l'effettivo autorizzato di 30,000 uomini, saranno soppresse nel termine stabilito dall'articolo 118.
Testo vigente dal 1 ottobre 1920
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art124 · fonte del testo