[1]Tutte le navi da guerra, compresi i sommergibili, attualmente in costruzione nei porti che appartengono all'Austria o che appartenevano, all'antica, Monarchia austro-ungarica, saranno demolite.

[2]Il lavoro di demolizione di queste navi dovra' cominciare al piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art138 · fonte del testo